IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001; Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticita' causate dal precedente evento del 20 maggio 2012; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, senza soluzione di continuita', all'approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all'assistenza alla popolazione, nonche' all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', anche con riferimento all'evoluzione dei fenomeni ed all'aggravamento delle situazioni pregresse; Rilevato, altresi', che permane la necessita' di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire soccorso e assistenza alla popolazione; Ritenuto di dover provvedere alla opportuna riarticolazione del modello organizzativo di gestione dell'emergenza al fine di ottimizzare la tempestiva ed efficace realizzazione in loco delle attivita' e degli interventi necessari, in relazione all'aggravamento della situazione in atto, anche tenendo conto della diversificazione degli effetti riscontrati sul territorio; Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; Dispone: Art. 1 1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, nonche' della realizzazione degli interventi provvisionali strettamente connessi alle prime necessita', e' istituita, in loco, la Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attivita' del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 2. Nell'ambito della DI.COMA.C. e' costituito un Comitato composto dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia- Romagna, dal Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia e dal Dirigente Regionale dell'Unita' di progetto protezione civile della regione Veneto, al fine assicurare la direzione unitaria degli interventi sui territori interessati dagli eventi calamitosi; 3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e' nominato il Coordinatore della DI.COMA.C. e sono disciplinate la composizione ed il funzionamento della stessa; 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C. relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, opera, per il tramite delle strutture della regione, che costituiscono parte integrante della DI.COMA.C. stessa, nonche' dei centri di coordinamento provinciali e dei sindaci interessati. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente al territorio della Regione Lombardia, opera per il tramite del Direttore Generale della Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, che esercita le funzioni previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001. 6. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente al territorio della Regione Veneto, opera per il tramite del Dirigente Regionale dell'Unita' di Progetto Protezione Civile della Regione Veneto, che viene nominato soggetto responsabile ai fini dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione per la provincia di Rovigo. A tal fine il predetto Dirigente puo' operare anche per il tramite dei sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale. 7. L'attivita' di assistenza alla popolazione consiste nella fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell'organizzazione di servizi di trasporto pubblico e privato, nelle misure provvisionali strettamente necessarie per consentire la continuita' dei servizi pubblici, nelle verifiche di agibilita' degli edifici ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 e di altre strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumita', nonche' interventi provvisionali non strutturali su attivita' economiche i cui prodotti sono destinati alla tutela della salute pubblica. 8. Per garantire le attivita' di cui alla presenta ordinanza i Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, sulla base delle indicazioni impartite dalla DI.COMA.C., in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, alla stipula di contratti di locazione provvisori e all'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione. 9. I Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, provvedono inoltre all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione.