IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
maggio 2012 recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa  dei  predetti  eventi
sismici, ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  legge  4
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni  dall'articolo  1
della legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta  la  delega  al  Capo  del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 maggio 2012, n. 0001; 
  Considerato  che  tali  fenomeni  hanno   determinato   una   grave
situazione di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone  e  per  la
sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di  vite
umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati
e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Considerato che i ripetuti eventi  sismici,  e  in  particolare  il
terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un  aggravamento  delle
situazioni di criticita' causate dal precedente evento del 20  maggio
2012; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  provvedere,  senza  soluzione  di
continuita', all'approntamento  tempestivo  di  ogni  azione  urgente
finalizzata al soccorso e all'assistenza  alla  popolazione,  nonche'
all'adozione degli interventi  provvisionali  strettamente  necessari
alle prime  necessita',  anche  con  riferimento  all'evoluzione  dei
fenomeni ed all'aggravamento delle situazioni pregresse; 
  Rilevato, altresi', che permane la  necessita'  di  acquisire  ogni
bene mobile o immobile utile a fornire  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione; 
  Ritenuto di dover provvedere  alla  opportuna  riarticolazione  del
modello  organizzativo  di  gestione  dell'emergenza   al   fine   di
ottimizzare la tempestiva ed efficace  realizzazione  in  loco  delle
attivita' e degli interventi necessari, in relazione all'aggravamento
della situazione in atto, anche tenendo conto della  diversificazione
degli effetti riscontrati sul territorio; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini del  soccorso  e
dell'assistenza alla popolazione, nonche' della  realizzazione  degli
interventi provvisionali strettamente connessi alle prime necessita',
e'  istituita,  in  loco,  la  Direzione  di  Comando   e   Controllo
(DI.COMA.C.), quale organismo di  coordinamento  delle  componenti  e
delle strutture operative del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile, a supporto delle attivita' del Capo  del  Dipartimento  della
Protezione Civile. 
  2. Nell'ambito della DI.COMA.C. e' costituito un Comitato  composto
dal Direttore  dell'Agenzia  regionale  di  protezione  civile  della
regione Emilia-  Romagna,  dal  Direttore  generale  della  Direzione
generale di protezione  civile,  polizia  locale  e  sicurezza  della
regione Lombardia e dal Dirigente Regionale dell'Unita'  di  progetto
protezione  civile  della  regione  Veneto,  al  fine  assicurare  la
direzione unitaria degli interventi sui territori  interessati  dagli
eventi calamitosi; 
  3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e'
nominato il Coordinatore della  DI.COMA.C.  e  sono  disciplinate  la
composizione ed il funzionamento della stessa; 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 la  DI.COMA.C.  relativamente
al territorio della Regione Emilia-Romagna,  opera,  per  il  tramite
delle strutture della regione,  che  costituiscono  parte  integrante
della  DI.COMA.C.  stessa,  nonche'  dei  centri   di   coordinamento
provinciali e dei sindaci interessati. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C.,  relativamente
al territorio della Regione  Lombardia,  opera  per  il  tramite  del
Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  Protezione   Civile,
Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, che  esercita  le
funzioni previste dall'Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1 la DI.COMA.C.,  relativamente
al  territorio  della  Regione  Veneto,  opera  per  il  tramite  del
Dirigente Regionale dell'Unita' di Progetto Protezione  Civile  della
Regione Veneto, che viene  nominato  soggetto  responsabile  ai  fini
dell'attuazione degli interventi di assistenza alla  popolazione  per
la provincia di Rovigo. A tal fine il predetto Dirigente puo' operare
anche per il tramite dei  sindaci  dei  comuni  interessati  e  delle
strutture di coordinamento istituite a livello territoriale. 
  7.  L'attivita'  di  assistenza  alla  popolazione  consiste  nella
fornitura di pasti e primi generi  di  conforto,  nella  sistemazione
alloggiativa, nell'organizzazione di servizi di trasporto pubblico  e
privato,  nelle  misure  provvisionali  strettamente  necessarie  per
consentire la continuita' dei servizi pubblici,  nelle  verifiche  di
agibilita' degli edifici ordinari effettuate ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  5  maggio  2011  e  di  altre
strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione  nelle
proprie abitazioni ed alla salvaguardia della  pubblica  incolumita',
nonche'  interventi  provvisionali  non  strutturali   su   attivita'
economiche i cui prodotti sono destinati  alla  tutela  della  salute
pubblica. 
  8. Per garantire le attivita' di  cui  alla  presenta  ordinanza  i
Soggetti di cui ai commi 4, 5  e  6,  sulla  base  delle  indicazioni
impartite  dalla  DI.COMA.C.,  in  conformita'  a   quanto   previsto
dall'articolo 2, commi 1 e 2, sono autorizzati  all'acquisizione  dei
beni e servizi necessari,  all'occupazione  e  requisizione  di  beni
mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di  allestimento  delle
aree destinate alla temporanea accoglienza,  alla  movimentazione  di
mezzi e materiali,  alla  stipula  di  apposite  convenzioni  per  la
sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche
di  tipo  alberghiero,  alla  stipula  di  contratti   di   locazione
provvisori   e   all'erogazione   di   contributi   per    l'autonoma
sistemazione. 
  9. I Soggetti di  cui  ai  commi  4,  5  e  6,  provvedono  inoltre
all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui  mancata
attuazione  possa  compromettere  la  pubblica   incolumita'   ovvero
pregiudicare  le  operazioni  di  soccorso  e  di   assistenza   alla
popolazione.